730/UNICO: spese per le quali spetta la detrazione
È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
- acquisto di medicinali;
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011)
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitari nazionale.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia,laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale diaddetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circo-lare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012)
Documentazione da conservare
Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:
per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare uni-tamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quelsussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.
Spese mediche all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.
Spese sanitarie per disabili
Tra le spese sanitarie rientrano le:
spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Attenzione:
Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53);
spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Modello 730 Istruzioni per la compilazione
Appendice 2013
67 Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, indivi-duati dall’art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limi-tazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamen-to del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.
Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assog-gettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà es-sere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei ter-mini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere au-tenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sani-tari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massim nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a);
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c);
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f);
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m).
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