Normativa sui defibrillatori
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT
Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva non agonistica"; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni" ed in particolare l'allegato A che prevede, relativamente alle modalita' di collocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, che le Regioni valutino progetti di acquisizione di tali defibrillatori con fondi privati nonche' attivita' pe le quali il soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese degli stessi; Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e i parametri su cui basare l'idoneita' della certificazione per l'esercizio dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale come di seguito definita; Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo scopo di disciplinare i casi in cui si rende necessario la dotazione e l'impiego da parte di societa' sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni; Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto del
Ministro della salute in data 14 febbraio 2013; Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore di Sanita' che ha fornito l'apporto tecnico scientifico necessario,
Decreta:
Art. 1
Ambito della disciplina
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
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